I diritti che i passeggeri possono far valere nei confronti del vettore in caso di overbooking o di annullamento di un volo internazionale sono disciplinati, nella maggior parte dei casi, da una convenzione internazionale denominata
Convenzione di Montreal (disponibile solo in inglese).
L'articolo 19 di tale Convenzione prevede che il vettore aereo sia responsabile dei danni arrecati dal ritardo nel trasporto dei passeggeri e delle merci, tranne laddove il vettore dimostri di avere adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a evitare detti danni.
Ogni richiesta di indennizzo per interruzione del volo, pertanto, sarà valutata caso per caso conformemente a tale norma giuridica.